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Casa, ristrutturazioni: con i nuovi lavori scatta l’obbligo di integrare le energie rinnovabili

Casa, ristrutturazioni: con i nuovi lavori scatta l’obbligo di integrare le energie rinnovabili

Le nuove regole italiane sull’efficienza energetica degli edifici entrano in una fase operativa e introducono obblighi più estesi per chi avvia determinati interventi di ristrutturazione. Per numerosi lavori, tra cui il rifacimento del cappotto termico, sarà infatti necessario prevedere anche sistemi alimentati da fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, pompe di calore o soluzioni ibride. Le disposizioni anticipano alcuni principi della futura direttiva europea sulle cosiddette “Case Green”, che l’Italia non ha ancora recepito integralmente.

Nuove regole operative per le ristrutturazioni edilizie

Dal 3 agosto sono pienamente efficaci le disposizioni previste dal decreto legislativo 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III (2023/2413) sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Le norme si applicano ai titoli edilizi presentati a partire da tale data e ampliano gli obblighi già previsti per gli edifici di nuova costruzione.

Il provvedimento introduce nuovi adempimenti anche per gli edifici esistenti interessati da specifiche ristrutturazioni. Rimane tuttavia aperta la questione delle deroghe, che saranno definite attraverso successivi chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Gli interventi interessati dai nuovi obblighi

Più casi coinvolti rispetto al passato

In precedenza, l’obbligo di utilizzare impianti alimentati da energie rinnovabili riguardava soprattutto gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni particolarmente rilevanti, come la demolizione con ricostruzione oppure il rifacimento completo dell’involucro di edifici con superficie superiore a 1.000 metri quadrati.

Con la revisione dell’Allegato III del decreto legislativo 199/2021, il quadro cambia in modo significativo. Restano invariati gli obblighi per le nuove costruzioni, ma viene ampliata la platea degli interventi di riqualificazione soggetti alle nuove prescrizioni.

Le disposizioni interesseranno infatti:

  • le ristrutturazioni importanti di primo livello, che coinvolgono oltre il 50% dell’involucro edilizio e comprendono anche il rifacimento dell’impianto termico;
  • le ristrutturazioni importanti di secondo livello, che riguardano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico.

Il cappotto termico rientra tra i lavori più comuni

Tra le situazioni che potrebbero interessare un numero elevato di condomìni e abitazioni private rientra la ristrutturazione di secondo livello, ad esempio il rifacimento del cappotto termico.

In questi casi sarà necessario garantire che almeno il 15% del fabbisogno energetico previsto per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio venga coperto attraverso fonti rinnovabili. Di conseguenza, tecnologie come gli impianti fotovoltaici, le pompe di calore e i sistemi ibridi diventano, nella pratica, parte integrante del progetto di riqualificazione.

Diversa è la situazione della ristrutturazione completa dell’impianto termico, che richiede la sostituzione dell’intera catena di produzione e distribuzione del calore, comprendendo elementi quali caldaia, rete di distribuzione dell’acqua e terminali di riscaldamento. Si tratta di un intervento generalmente meno frequente.

Le reazioni del settore edilizio ed energetico

Le nuove disposizioni hanno suscitato valutazioni differenti tra gli operatori del comparto.

Secondo il presidente di Assotermica, Giuseppe Lorubio, l’orientamento europeo è ormai definito e la riqualificazione del patrimonio edilizio rappresenta un’opportunità importante per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, evidenzia la necessità che la transizione sia accompagnata da gradualità, neutralità tecnologica e strumenti economici in grado di sostenere famiglie e imprese negli investimenti richiesti.

Più prudente la posizione di Cortexa, l’associazione che rappresenta il settore dei sistemi di isolamento a cappotto. Il presidente Filippo Colonna sottolinea come l’efficientamento dell’involucro edilizio debba rappresentare il primo passo di ogni intervento di riqualificazione energetica, ricordando che l’energia più sostenibile è quella che non viene consumata. Secondo questa impostazione, l’obbligo di intervenire contemporaneamente anche sugli impianti potrebbe scoraggiare alcuni proprietari dall’avviare lavori di efficientamento.

Il nodo delle deroghe resta aperto

Uno degli aspetti più attesi riguarda il sistema delle deroghe previste dal decreto.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) evidenzia che l’impatto concreto delle nuove norme potrà essere valutato solo nei prossimi mesi, quando saranno disponibili i chiarimenti applicativi del MASE.

Le eccezioni previste si distinguono principalmente in due categorie. Da una parte restano le deroghe legate all’impossibilità tecnica, già contemplate dalla normativa precedente e certificate da un progettista, ad esempio quando la struttura dell’edificio rende impossibile l’installazione degli impianti richiesti.

Dall’altra, il nuovo decreto introduce deroghe basate sulla non convenienza economica. Proprio su questo punto si concentra il dibattito più acceso. Il testo legislativo definisce infatti il principio in termini generali, demandando al Ministero il compito di stabilire con apposite linee guida le situazioni in cui tali eccezioni potranno essere applicate.

Una fase di transizione ancora da definire

Le nuove disposizioni segnano un passo importante verso una maggiore integrazione delle energie rinnovabili negli edifici esistenti, estendendo gli obblighi anche a numerosi interventi di riqualificazione oggi molto diffusi. Resta però fondamentale comprendere come saranno disciplinate le deroghe e quali criteri applicativi verranno adottati, elementi che potrebbero incidere in modo significativo sull’impatto delle nuove regole per cittadini, condomìni e imprese del settore edilizio.